Testo dell'articoloAbrogato
Art. 231 ord. giud. – Poteri di sorveglianza sui magistrati del pubblico ministero
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Il Ministro di grazia e giustizia esercita l’alta sorveglianza, su tutti i magistrati del pubblico ministero.
Il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati del suo ufficio.
Il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte di appello esercita, la sorveglianza su tutti i magistrati del pubblico ministero del distretto, compresi quelli addetti alle dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate ed alle procure del Re Imperatore esistenti nella circoscrizione di tali sezioni, nonché su tutti i pretori e i giudici conciliatori del distretto.
Esercita pure la sorveglianza sulla sezione istruttoria della corte e sui giudici istruttori dei tribunali del distretto.
L’avvocato generale presso la sezione distaccata di corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati del pubblico ministero, sui pretori, sui giudici istruttori e sui giudici conciliatori nella circoscrizione della sezione.
Il procuratore del Re Imperatore esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del pubblico ministero e su tutti i pretori e i giudici conciliatori nella circoscrizione del tribunale
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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