Testo dell'articoloAbrogato

Art. 229 ord. giud. – Poteri di sorveglianza spettanti ai presidenti di magistrature collegiali

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Il primo presidente della corte suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati della corte.

Il primo presidente della corte di appello esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati della corte e dei tribunali del distretto, compresi le dipendenti sezioni distaccate e i tribunali esistenti nella circoscrizione di tali sezioni.

Il presidente della sezione distaccata esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati compresi nella circoscrizione della sezione stessa.

Il presidente del tribunale esercita la sorveglianza sui giudici del tribunale medesimo, sul tribunale per i minorenni, dove esiste, e sui giudici ad esso addetti

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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