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Art. 210 RD 12/1941 – Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali. Salvo quanto è disposto nell’articolo 17, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati ai quali dal Ministro di grazia e giustizia, o col suo consenso, sono conferiti incarichi non previsti da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un periodo maggiore di due mesi. I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero dei sei. Essi conservano il trattamento economico del proprio grado e, possono, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinati ad esercitare le funzioni del loro grado od equiparato, in soprannumero, negli uffici giudiziari della sede nella quale risiedono per l’espletamento dell’incarico loro affidato, e compatibilmente con l’incarico stesso. Al cessare dell’incarico, il magistrato è richiamato nel ruolo organico ed è destinato ad una delle sedi disponibili.
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