Testo dell'articoloIn aggiornamento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 186 RD 12/1941 – Classificazione dei promovibili – Revisione e rinnovazione dello scrutinio
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Classificazione dei promovibili – Revisione e rinnovazione dello scrutinio. La classificazione per merito distinto dei consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato e dei primi pretori…, deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti. Per la deliberazione relativa allo scrutinio, per la revisione e la rinnovazione dello stesso si applicano le norme contenute negli ultimi quattro commi dell’artigolo 167 e nel primo comma dell’art. 170.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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