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Art. 49 RD 12/1941 – Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
(Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il quale si articola in una sezione distrettuale e in una o più sezioni circondariali. La sezione distrettuale ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello o di sezione di corte di appello e ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge. La sezione circondariale è costituita in ogni sede di tribunale ordinario del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello in cui ha sede il tribunale e ha giurisdizione su tutto il territorio del circondario.
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