Testo dell'articoloAbrogato
Art. 48-ter ord. giud. – Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
All’istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.
Il decreto è adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità, dell’indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessità e dell’articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio.
L’avvio del procedimento è comunicato agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati.
Si osservano le disposizioni degli articoli 7 , 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Il parere del Consiglio superiore della magistratura è comunicato al Ministro di grazia e giustizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Trascorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere
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