Testo dell'articoloAbrogato
Art. 162 ord. giud. – Promozioni per scrutinio a turno di anzianità
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Il Ministro di grazia e giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di appello.
Il Ministro, se lo ritiene necessario, ha facoltà di stabilire, con la richiesta di scrutinio, che questo abbia luogo limitatamente all’attribuzione della qualifica di merito distinto.
Allo scrutinio possono prendere parte i giudici ed i sostituti procuratori del Re Imperatore più anziani, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio, che comprende non più di 150 giudici e sostituti.
L’anzianità è determinata dall’ordine di iscrizione nella graduatoria.
Possono, altresì, prendere parte allo scrutinio, limitatamente all’attribuzione della qualifica di merito distinto, giusta il disposto dell’articolo 167, i primi pretori nonché i pretori compresi entro il numero di graduatoria da stabilirsi nella richiesta di scrutinio, purché provvisti di una anzianità complessiva di servizio in magistratura non inferiore a quella del meno anziano tra i giudici e sostituti compresi nella richiesta stessa
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