Testo dell'articoloAbrogato

Art. 25 ord. giud. – Decadenza, revoca e dispensa dall’ufficio

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 21 novembre 1991, n. 374. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

I giudici conciliatori e i vice conciliatori decadono dall’ufficio per perdita della cittadinanza, per trasferimento in altro comune o per una delle cause di incompatibilità stabilite dal successivo articolo.

Possono essere revocati per indegnità o per inettitudine.

Possono essere dispensati dall’ufficio per dimissioni volontarie o per incapacità dipendente da motivi di salute.

Tutti i predetti provvedimenti sono emanati dal primo presidente della corte di appello, su conforme parere del procuratore generale del Re Imperatore

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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