Testo dell'articoloAbrogato
Art. 129-bis ord. giud. – Tirocinio
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
1. Gli avvocati che hanno superato le prove di cui all’articolo 126-ter compiono un periodo di tirocinio della durata di un anno, le cui modalità sono definite dal Consiglio giudiziario, che tiene conto della precedente esperienza professionale maturata da ciascuno.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998 , in materia di tirocinio degli uditori giudiziari.
2. Ai soli effetti economici agli avvocati di cui al comma 1 è attribuito lo stato di magistrati di tribunale con due anni di anzianità sin dall’inizio del tirocinio.
3. Gli avvocati di cui al comma 1, al compimento del tirocinio, prendono posto, nell’ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l’ultimo dei magistrati di tribunale avente almeno tre anni di anzianità.
4. La circoscrizione territoriale dell’ufficio giudiziario assegnato come prima sede agli avvocati di cui al comma 1 non deve coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del tribunale nel quale essi hanno esercitato la professione forense
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