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Art. 152 ord. giud. – Concorso per titoli: requisiti per l’ammissione

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

Articolo svuotato, non abrogato. Sul testo ufficiale l’articolo non risulta abrogato, ma tutti i suoi commi sono stati soppressi (D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160; L. 18 novembre 1952, n. 1794): la disposizione resta formalmente nel testo di legge senza più contenuto precettivo. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

[Comma abrogato dalla L. 18 novembre 1952, n. 1794] Possono chiedere di partecipare al concorso i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica e i pretori, i quali entro il 31 dicembre dell’anno in cui il concorso viene indetto compiono almeno sedici anni di servizio effettivo in magistratura, nonché i primi pretori.

Sono ammessi al concorso i magistrati che, con deliberazione motivata del consiglio giudiziario, sono dichiarati distinti per doti di cultura, diligenza e carattere, e sono di specchiata condotta privata e politica.

L’istanza di ammissione deve essere inviata al Ministero, per via gerarchica, dagli aspiranti entro il termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto che indice il concorso, e deve essere corredata dalla deliberazione del consiglio giudiziario, notificata per estratto all’interessato

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