Testo dell'articoloVigente

Art. 7-ter RD 12/1941 – Criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti

Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. L’assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell’ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l’assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell’udienza preliminare e prevede, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, anche nell’ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all’articolo 7-bis, comma 3-bis. Qualora il dirigente dell’ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato. (110a)

2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito. 2-bis. Il dirigente dell’ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell’ufficio e assicuri costantemente l’equità tra tutti i magistrati dell’ufficio, delle sezioni e dei collegi.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2006, N. 106.

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