Art. 101 ord. giud. – Supplenza del pretore titolare
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
In caso di mancanza del titolare può essere destinato in supplenza nella pretura un pretore, o un aggiunto giudiziario.
Con decreto del primo presidente della corte d’appello può essere destinato, altresì, a compiere temporaneamente le funzioni del pretore mancante o impedito, un pretore o un aggiunto giudiziario di altro mandamento del distretto, designato dal procuratore generale del Re Imperatore.
In caso di mancanza o di impedimento del titolare, quando non si è provveduto a norma dei due commi precedenti, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o dal più anziano dei magistrati addetti all’ufficio con funzioni in sottordine e, in mancanza, dal vice pretore onorario o da uno dei vice pretori onorari destinato dal presidente del tribunale, su designazione del procuratore del Re Imperatore
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale. Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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