Art. 102 ord. giud. – Supplenza del pretore in caso di urgenza
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
In caso di mancanza o di impedimento del titolare e dei magistrati in sottordine e onorari, salvi i provvedimenti di cui all’ , il presidente del tribunale, sulla richiesta del procuratore del Re Imperatore, può destinare temporaneamente a supplire il titolare o il magistrato in sottordine mancante od impedito, un pretore, un aggiunto giudiziario o un vice pretore di altra pretura nel territorio della sua giurisdizione.
Nei casi d’urgenza, anche senza provvedimento del presidente del tribunale, la supplenza è temporaneamente assunta dal pretore, dall’aggiunto giudiziario o dal vice pretore del mandamento più vicino nella circoscrizione territoriale del tribunale.
Il magistrato che assume la supplenza deve darne immediata notizia al procuratore del Re Imperatore
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale. Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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