Testo dell'articoloAbrogato
Art. 103 ord. giud. – Sostituzione di magistrati nelle sezioni di pretura
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Nel caso di trasferimento di uno o più magistrati ad altro ufficio giudiziario o di temporaneo impedimento che renda impossibile il normale svolgimento del servizio in una o più sezioni, provvede direttamente, con suo decreto, alle necessarie sostituzioni il titolare della pretura o il magistrato che regge l’ufficio.
[Comma abrogato dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273]
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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