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Art. 104 RD 12/1941 – Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione. Il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente. Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale ordinario è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici.
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