Testo dell'articoloAbrogato
Art. 143 ord. giud. – Concorso pel passaggio di pretori nel ruolo della magistratura Collegiale
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Il concorso è giudicato da una commissione centrale, nominata dal Ministro di grazia e giustizia e costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro consiglieri di corte di cassazione o magistrati di grado equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero.
Col decreto ministeriale di nomina della commissione sono nominati, altresì, i componenti supplenti, di grado corrispondente ed in numero eguale a quello degli effettivi.
Ai lavori della commissione partecipano, con voto consultivo, i direttori degli uffici del personale della magistratura collegiale e dei pretori nel Ministero di grazia e giustizia.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da magistrati addetti al Ministero.
Le norme per l’ammissione al concorso, la presentazione dei titoli, la valutazione di essi, la formazione della graduatoria ed ogni altra modalità per lo svolgimento del concorso medesimo, sono emanate con decreto reale.
Gli effetti di ogni concorso cessano col decorso del triennio a cui esso si riferisce, ed i posti eventualmente in eccedenza possono essere conferiti agli aggiunti giudiziari in conformità del disposto dell’articolo 138.
I pretori dichiarati non idonei sono esclusi da ulteriori concorsi per trasferimento di ruolo
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