Testo dell'articoloAbrogato

Art. 175 ord. giud. – Scrutinio dei pretori

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 30 luglio 2007, n. 111. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Le promozioni al grado di primo pretore si effettuano a seguito di scrutinio a turno di anzianità dei pretori, compresi nel numero di graduatoria da determinarsi dal Ministro per ciascuna richiesta di scrutinio, che non può comprendere più di 50 pretori.

[Possono partecipare allo scrutinio i pretori che compiono almeno sedici anni di effettivo servizio in magistratura alla data del 31 dicembre dell’anno in cui viene indetto lo scrutinio] Lo scrutinio dà luogo all’attribuzione delle qualifiche di merito distinto e di merito, ed i pretori scrutinati sono collocati nei rispettivi elenchi in ordine di anzianità.

Le promozioni hanno luogo per due quinti delle vacanze annuali a favore dei pretori dichiarati promovibili per merito distinto, e per tre quinti a favore dei promovibili per merito.

Lo scrutinio deve essere rinnovato se il pretore non ottiene la promozione entro tre anni dalla chiusura della sessione.

Si osservano le disposizioni degli [articoli 148 e 162 a 174] in quanto applicabili

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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