Testo dell'articoloAbrogato

Art. 125 ord. giud. – Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

1. [Salvo quanto previsto dal comma 3-bis] il concorso ha luogo in Roma, di regola una volta l’anno, in relazione ai posti vacanti nell’organico della magistratura.

2. Nella determinazione dei posti da mettere al concorso [ai sensi degli articoli 123 e 126-ter] può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l’anno in cui è indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del trentacinque per cento.

3. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti.

Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta .

3-bis. In considerazione del numero dei posti messi a concorso, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.

3-ter. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova.

Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con qualifica non inferiore a magistrato di appello con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell’area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria.

Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano.

Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall’articolo 125-ter, commi 5 e 6, limitatamente alla durata dell’attività del comitato

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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