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Art. 43 ord. giud. – Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

Il tribunale ordinario: a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile; b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale; c) [Lettera soppressa dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149] ; d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite

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