Testo dell'articoloAbrogato

Art. 197 ord. giud. – Requisiti per la destinazione dei magistrati al Ministero

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Nel bollettino ufficiale viene data notizia dei posti vacanti nel Ministero di grazia e giustizia.

Essi sono conferiti, in seguito a concorso, a magistrati scelti tra quelli che ne fanno istanza.

La domanda, corredata di un rapporto informativo dei superiori gerarchici sul servizio prestato dall’aspirante, sulla sua condotta e sulle attitudini alle funzioni amministrative, deve pervenire al Ministero nel termine di quindici giorni dall’annunzio della vacanza nel bollettino ufficiale.

La decisione spetta al Ministro, sentito, qualora lo ritenga opportuno, il consiglio di amministrazione del Ministero.

La decisione del Ministro non è soggetta a gravame

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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