Testo dell'articoloAbrogato
Art. 272 ord. giud. – Formazione degli elenchi di magistrati promovibili per scrutinio in corte di appello
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Gli attuali giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore: a) compresi negli elenchi dei promovibili, per merito con tre voti per il merito distinto, prendono posto, nello stesso ordine, nell’elenco dei promovibili per merito distinto, dopo tutti i magistrati iscritti nell’elenco medesimo; b) dichiarati promovibili per merito con due voti e con un voto per il merito distinto, prendono posto, secondo l’ordine attuale rispettivo, nell’elenco dei promovibili per merito ad unanimità di voti, con precedenza rispetto ai magistrati compresi nell’elenco medesimo; c) dichiarati promovibili per merito a maggioranza, prendono posto nell’elenco dei promovibili per merito ad unanimità di voti, e sono collocati dopo tutti i magistrati in esso compresi, nell’attuale loro ordine di graduatoria, con precedenza per quelli che hanno riportato la classifica a maggioranza di quattro voti rispetto agli altri che hanno conseguito la stessa classifica a maggioranza di tre voti.
Gli elenchi così formati tengono luogo di quelli previsti dall’articolo 168, fermi i limiti attuali di validità dei singoli scrutini, secondo le rispettive decorrenze
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