Testo dell'articoloAbrogato
Art. 167 ord. giud. – Classificazione dei promovibili – Revisione dello scrutinio
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
I giudici ed i sostituti procuratori del Re Imperatore ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: promovibili per merito distinto e promovibili per merito.
Per i primi pretori e per i pretori lo scrutinio ha luogo per l’attribuzione della sola qualifica di merito distinto.
La classificazione di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti, quella di merito deve aver luogo ad unanimità.
Si applica la disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 160.
La deliberazione relativa allo scrutinio è comunicata all’interessato.
Di essa può essere chiesta la revisione allo stesso consiglio superiore a sezioni unite, così dall’interessato, come dal Ministro.
La revisione deve essere chiesta dall’interessato entro trenta giorni dalla comunicazione suindicata.
Il Ministro può chiederla in ogni tempo.
In sede di revisione, il consiglio superiore a sezioni unite rinnova lo scrutinio, e non è vincolato dalla precedente deliberazione della sezione, che può essere modificata in qualsiasi senso.
Non è ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione
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