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Art. 78 RD 12/1941 – Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione

Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione. Il pubblico ministero promuove la esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi a queste complementari. Le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice civile sono fatti eseguire di ufficio dal pubblico ministero nei casi preveduti dalla legge.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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