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Testo dell'articoloAbrogato

Art. 256 ord. giud. – Concorso per esame integrativo per i pretori nominati dopo il 1930, aspiranti al passaggio di ruolo

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Dopo l’entrata in vigore del presente ordinamento, il primo concorso triennale per l’aliquota del 50 % dei posti nel ruolo della magistratura collegiale riservati ai pretori, stabilita dall’art. 142, si effettua per esame integrativo anziché per titoli.

L’esame si svolge in Roma, e consiste in due prove scritte sul diritto romano e sul diritto amministrativo, e in tre prove orali, rispettivamente sul diritto costituzionale ed amministrativo, sul diritto romano e sul diritto ecclesiastico ed internazionale.

L’esame si svolge con le stesse norme stabilite per l’esame di uditore, in quanto applicabili.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro di grazia e giustizia ed è costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, residente in Roma, che la presiede, e da quattro magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di appello o parificato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero, nonché da commissari supplenti nello stesso numero e di egual grado.

La commissione è assistita da magistrati addetti al Ministero, con funzioni di segretari

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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