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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 256 ord. giud. – Concorso per esame integrativo per i pretori nominati dopo il 1930, aspiranti al passaggio di ruolo
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Dopo l’entrata in vigore del presente ordinamento, il primo concorso triennale per l’aliquota del 50 % dei posti nel ruolo della magistratura collegiale riservati ai pretori, stabilita dall’art. 142, si effettua per esame integrativo anziché per titoli.
L’esame si svolge in Roma, e consiste in due prove scritte sul diritto romano e sul diritto amministrativo, e in tre prove orali, rispettivamente sul diritto costituzionale ed amministrativo, sul diritto romano e sul diritto ecclesiastico ed internazionale.
L’esame si svolge con le stesse norme stabilite per l’esame di uditore, in quanto applicabili.
La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro di grazia e giustizia ed è costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, residente in Roma, che la presiede, e da quattro magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di appello o parificato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero, nonché da commissari supplenti nello stesso numero e di egual grado.
La commissione è assistita da magistrati addetti al Ministero, con funzioni di segretari
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