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Testo dell'articoloAbrogato

Art. 258 ord. giud. – Attuali pretori già vincitori di concorso per uditore di tribunale ordinario

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Attuali pretori già vincitori di concorso per uditore di [tribunale ordinario] I magistrati della carriera dei pretori reclutati posteriormente all’attuazione della legge 17 aprile 1930, n. 421 , i quali sono riusciti vincitori anche di concorso per uditore di [tribunale ordinario] , possono chiedere, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla entrata in vigore del presente ordinamento, di far passaggio nel ruolo della magistratura collegiale.

Il passaggio di ruolo si effettua previo parere favorevole del consiglio giudiziario, in base ai rapporti dei capi gerarchici ed al servizio prestato dal magistrato.

I posti occupati in conseguenza del detto passaggio si detraggono dalla quota del 50 % da riservare al concorso pel passaggio di ruolo a norma degli articoli 142 e 256.

I magistrati trasferiti in esecuzione delle norme del precedente comma, sono collocati nel ruolo collegiale nel posto a ciascuno di essi spettante in base alla intera effettiva anzianità di servizio in magistratura, escluso il servizio eventualmente prestato anteriormente all’entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421 .

Tuttavia i magistrati nominati uditori di pretura col decreto ministeriale 9 luglio 1931, che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, conseguono l’avanzamento al grado sesto nella stessa data in cui tale avanzamento viene conseguito dai magistrati nominati uditori di [tribunale ordinario] col decreto 26 giugno 1931 e giudici aggiunti con decreti del 27 luglio e 18 ottobre 1934, salva la valutazione di eventuali benefici di legge.

Per i magistrati che non hanno superato il primo esame per la nomina a pretore aggiunto, l’inquadramento di cui al comma precedente è ritardato di un periodo di tempo corrispondente a quello intercorso tra la data del decreto che approva la graduatoria del detto esame e quella relativa alla graduatoria dello esame successivo al quale hanno preso parte

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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