Testo dell'articoloAbrogato
Art. 106 ord. giud. – Supplenza di giudici istruttori e di giudici di sorveglianza
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 30 luglio 2007, n. 111. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
In caso di mancanza o di impedimento di un giudice istruttore o di un giudice di sorveglianza, il presidente, con suo decreto, destina altro giudice del [tribunale ordinario] a farne le veci
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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