Art. 226 ord. giud. – Effetti del collocamento a disposizione
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Durante il periodo della disposizione i procuratori generali del Re Imperatore sono collocati fuori ruolo, ed è loro attribuito un assegno uguale allo stipendio ed al supplemento di servizio attivo.
AI termine del periodo della disposizione o dell’aspettativa i magistrati predetti, se vengono richiamati alle loro funzioni, hanno diritto di riprendere il posto che avevano nella graduatoria di anzianità.
Il periodo della disposizione o dell’aspettativa è valutato per intero ai fini del trattamento di quiescenza.
I magistrati collocati a disposizione o in aspettativa, ai sensi del precedente articolo, non possono eccedere fra tutti, nello stesso tempo, il numero di quattro
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale. Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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