Indice
Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 10 RD 12/1941 — Termine per l’assunzione delle funzioni
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Termine per l’assunzione delle funzioni. I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla Corte dei Conti del decreto di nomina o destinazione. Tale termine non può essere prorogato per nessuna ragione, ma può essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per necessità di servizio. Il Ministro può anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso, il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e può essere abbreviato per disposizione del Ministro. Nei casi di necessità di servizio, il Ministro può pure disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato è considerato come in missione, ed ha diritto alla corrispondente indennità per il tempo in cui ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.
Stesso numero, altri codici
- Art. 10 D.Lgs. 504/1995 — Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato
- Articolo 10 L. 184/1983: Apertura del procedimento di adottabilità
- Art. 10 Reg. (UE) 2024/1689 — Dati e governance dei dati
- Art. 10 Cod. Amb. — (Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale)
- Art. 10 D.Lgs. 148/2015 — Campo di applicazione
- Art. 10 D.Lgs. 159/2011 — Impugnazioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.