Testo dell'articoloAbrogato
Art. 44 ord. giud. – Ufficio d’istruzione penale
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
In ogni tribunale uno dei giudici è incaricato, per ciascun anno, dell’istruzione penale, salvo il disposto del terzo comma dell’art. 119.
In caso di bisogno possono essere applicati all’ufficio d’istruzione altri giudici del tribunale medesimo.
L’incarico di esercitare funzioni istruttorie è revocabile anche se conferito a giudici inamovibili
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.