Testo dell'articoloAbrogato

Art. 33 ord. giud. – Funzioni ed attribuzioni del pretore

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Il pretore esercita, nei limiti assegnati dalle leggi, le funzioni: di giudice in materia civile in primo grado ed in appello e, in primo grado, nelle controversie individuali in materia corporativa: di giudice in materia penale; di giudice tutelare.

Esercita inoltre, nei modi stabiliti dalle leggi, le altre attribuzioni che gli sono deferite

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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