Testo dell'articoloAbrogato
Art. 110-bis ord. giud. – Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell’ articolo 51 comma 3- bis del codice di procedura penale , il procuratore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali.
L’applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali.
L’applicazione è disposta con decreto motivato.
Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati.
Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello.
In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.
2. L’applicazione non può superare la durata di un anno.
Nei casi di necessità dell’ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.
3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l’approvazione, nonché al Ministro di grazia e giustizia.
4. Il capo dell’ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione
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