Testo dell'articoloAbrogato
Art. 42-sexies ord. giud. – Cessazione, decadenza e revoca dall’ufficio
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Il giudice onorario di tribunale cessa dall’ufficio: a) per compimento del settantaduesimo anno di età; b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma; c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.
Il giudice onorario di tribunale decade dall’ufficio: a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell’articolo 10; b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all’ufficio; c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.
Il giudice onorario di tribunale è revocato dall’ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.
La cessazione, la decadenza o la revoca dall’ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina
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