Testo dell'articoloAbrogato
Art. 126-ter ord. giud. – Concorso per magistrato di tribunale
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
1. Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal ruolo organico del personale della magistratura gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio, purché nei loro confronti non siano stati adottati i provvedimenti di revoca previsti dall’articolo 42-sexies del presente ordinamento, dall’ articolo 7 della legge 22 luglio 1997, n. 276 , e dall’ articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni.
2. [Comma abrogato dalla L. 13 febbraio 2001, n. 48, come modificata dal D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26] 3.
[Comma abrogato dalla L. 13 febbraio 2001, n. 48, come modificata dal D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26] 4.
[Comma abrogato dalla L. 13 febbraio 2001, n. 48, come modificata dal D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26] 5.
Al concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per uditore giudiziario
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