Testo dell'articoloAbrogato
Art. 127 ord. giud. – Nomina ad uditore giudiziario
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati.
In caso di parità di punti si applicano le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.
I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.
Entro cinque giorni dall’ultima seduta delle prove orali del concorso per uditore giudiziario il Ministro di grazia e giustizia [richiede] al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l’ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall’approvazione della graduatoria medesima .
Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.
Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma che precede
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