Testo dell'articoloVigente
Art. 58 ord. giud.
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti pronunciati in primo grado dalla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale , nei procedimenti a carico di imputati minorenni.
Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano o hanno esercitato funzioni nelle materie ad essa attribuite.
La sezione giudica con l’intervento di due consiglieri onorari esperti un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalle legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione.
[Comma abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149] Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie
È abrogato un comma, non l’articolo. L’articolo resta in vigore. Le parti soppresse sono segnate fra parentesi quadre nel testo (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).