Testo dell'articoloVigente

Art. 202 ord. giud. – Sospensione ed interruzione del servizio

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

Il periodo trascorso dai magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute non importa interruzione di servizio, né pregiudizio all’anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione.

[Comma abrogato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111] [Comma abrogato dalla L. 30 luglio 2007, n. 111] Nel caso di sospensione dall’ufficio, seguita da un provvedimento disciplinare di rimozione o di destituzione, si deduce dal servizio, agli effetti dell’eventuale trattamento di quiescenza, il periodo di durata della sospensione medesima

È abrogato un comma, non l’articolo. L’articolo resta in vigore. Le parti soppresse sono segnate fra parentesi quadre nel testo (L. 30 luglio 2007, n. 111).

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