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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 268 RD 12/1941 — Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore. I primi pretori provenienti dal ruolo dei consiglieri di corte di appello e parificati, possono far ritorno al ruolo di provenienza, con l’anzianità di grado di cui sono provvisti e nella posizione di graduatoria a ciascuno di essi spettante, purché ne facciano istanza entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento, sotto comminatoria di decadenza.
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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