Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 54 RD 12/1941 – Costituzione delle sezioni nelle corti di appello
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Costituzione delle sezioni nelle corti di appello. Nella formazione delle tabelle ai sensi dell’articolo 7- bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti. Si osserva per le corti di appello il disposto dell’articolo 46, in quanto applicabile. Sono altresì designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie ed eventualmente quella che funziona da tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche. (110a)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.