Testo dell'articoloIn aggiornamento

Art. 128 ord. giud. – Destinazione degli uditori – Assimilazione gerarchica

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

Articolo svuotato, non abrogato. Sul testo ufficiale l’articolo non risulta abrogato, ma tutti i suoi commi sono stati soppressi (D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160; D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26): la disposizione resta formalmente nel testo di legge senza più contenuto precettivo. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Trattamento economico.

[Comma abrogato dal D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26] Essi sono assimilati, durante il primo semestre di effettivo servizio, ai funzionari di ruolo di grado 11° di gruppo A e pel periodo successivo, fino alla promozione, a quelli di grado 10°.

Gli uditori percepiscono una indennità mensile nella misura determinata nella tabella Q annessa al presente ordinamento

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.