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Art. 80 RD 12/1941 – Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali

Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali. Presso le corti di appello ed i tribunali il pubblico ministero non può assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali. Il pubblico ministero interviene nei procedimenti di camera di consiglio in materia penale, ma non può assistere alle relative deliberazioni. Non può assistere nemmeno alle deliberazioni in camera di consiglio in materia civile. Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni che riguardano l’ordine ed il servizio interno delle corti o dei tribunali.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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