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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 6 RD 12/1941 — Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
127. Qualsiasi altro provvedimento riflettente lo stato dei magistrati è emanato egualmente con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, con l’osservanza delle norme stabilite nel presente ordinamento, salvo che non sia diversamente stabilito.
Stesso numero, altri codici
- Art. 6 D.Lgs. 504/1995 — Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa
- Articolo 6 L. 184/1983: Requisiti degli adottanti
- Art. 6 Reg. (UE) 2024/1689 — Regole di classificazione per i sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 6 Cod. Amb. — Oggetto della disciplina
- Art. 6 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione figurativa
- Art. 6 D.Lgs. 159/2011 — Tipologia delle misure e loro presupposti
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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