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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 95 RD 12/1941 — Costituzione delle assemblee generali
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Costituzione delle assemblee generali. L’assemblea generale è costituita dalla riunione di tutte le sezioni della corte. Per la legittimità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di almeno due terzi dei magistrati della corte. L’assemblea generale può adunarsi, in caso di urgenza, anche durante il periodo feriale, nel quale caso essa è legittimamente costituita quando vi intervengono tutti i magistrati in servizio.
Stesso numero, altri codici
- Art. 95 Reg. (UE) 2024/1689 — Codici di condotta per l'applicazione volontaria di requisiti specifici
- Art. 95 Cod. Amb. — pianificazione del bilancio idrico
- Art. 95 D.Lgs. 159/2011 — Disposizioni relative ai contratti pubblici
- Art. 95 D.Lgs. 209/2005 — Imprese obbligate
- Art. 95 D.Lgs. 42/2004 — Espropriazione di beni culturali
- Art. 95 Codice Civile: Durata della pubblicazione
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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