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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 93 RD 12/1941 – Oggetto delle assemblee generali
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Oggetto delle assemblee generali. La corte suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono in assemblea generale: 1° per l’inaugurazione dell’anno giudiziario; 2° per dare al Governo pareri richiesti su disegni di legge od altre materie di pubblico interesse. 3° per deliberare su materie d’ordine e di servizio interno e che interessano l’intero organo giudiziario. Il procuratore generale del Re Imperatore può chiedere la convocazione della corte in camera di consiglio per eventuali rilievi e richieste di provvedimenti. La corte delibera con l’intervento del procuratore generale.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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