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Art. 209-bis RD 12/1941 – Determinazione della sede ordinaria di servizio
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
(Determinazione della sede ordinaria di servizio). Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede del tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato è incaricato di esercitare le funzioni in via esclusiva. Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso più sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso una o più sezioni distaccate e presso la sede principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio è stabilita, anche ai fini dell’obbligo di residenza previsto dall’articolo 12, con la procedura tabellare disciplinata dall’articolo 7-bis. 110a
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