Testo dell'articoloAbrogato
Art. 161 ord. giud. – Ordine delle promozioni per concorso
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
[Comma abrogato dalla L. 18 novembre 1952, n. 1794] Coloro che in due concorsi non hanno riportato una votazione di almeno otto decimi, non sono ammessi ad altri concorsi se non dopo un biennio dall’ultimo al quale parteciparono
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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