Art. 113 ord. giud. – Applicazioni di sostituti procuratori del Re Imperatore
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 21 febbraio 1989, n. 58. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Il procuratore generale del Re Imperatore può disporre applicazioni temporanee di sostituti nel territorio del distretto, anche in uffici ai quali non sono assegnati sostituti quando imprescindibili esigenze del servizio lo richiedono, informando il Ministro di grazia e giustizia.
L’applicazione non può durare oltre tre mesi, né può essere rinnovata nei riguardi dello stesso magistrato, se non decorso un anno dal termine della precedente applicazione
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale. Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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