Testo dell'articoloAbrogato
Art. 165 ord. giud. – Svolgimento delle operazioni di scrutinio
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Allo scrutinio si procede, di regola, secondo l’ordine della iscrizione in graduatoria dei magistrati che vi partecipano.
Coloro che, compresi nella richiesta di scrutinio, non inviano i lavori nel termine prefisso, decadono dal diritto di essere scrutinati durante la sessione in corso
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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