Testo dell'articoloAbrogato

Art. 20 ord. giud. – Sede degli uffici di conciliazione

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 21 novembre 1991, n. 374. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

In ogni comune ha sede un giudice conciliatore.

Nei comuni divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a norma della legge comunale e provinciale, possono essere istituiti con decreto reale uffici distinti di giudice conciliatore.

A ciascun ufficio di conciliazione è, di regola, addetto un vice conciliatore; e possono esservi addetti, se necessario, più vice conciliatori

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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