Testo dell'articoloAbrogato
Art. 178 ord. giud. – Attribuzione dei posti in eccedenza
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 18 novembre 1952,n. 1794. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Il numero dei posti da conferire ai vincitori del concorso resta invariato, anche nel caso di maggiore disponibilità di posti nel corso dell’anno.
La eventuale eccedenza va a beneficio dei magistrati promovibili a seguito di scrutinio.
Se i vincitori del concorso non risultano in numero sufficiente per coprire la quota annuale di posti spettanti al concorso, la differenza va in aumento del numero delle promozioni da conferire per scrutinio
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento giudiziario - RD 12/1941.
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