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Art. 47-quinquies RD 12/1941 — Presidenza dei collegi
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
(Presidenza dei collegi). Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio è assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato più elevato in qualifica o dal più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio. 110a